Art. 1 • Denominazione e Durata

È costituita una Associazione Culturale e Scientifica denominata "Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza". La denominazione può essere spesa anche nella forma abbreviata S.I.M.A.
La S.I.M.A. ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
La S.I.M.A. è affiliata alla Società Italiana di Pediatria.


Art. 2 • Sede

La S.I.M.A. ha sede nella città di residenza abituale del Presidente in carica e sede amministrativa nella città designata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 • Oggetto sociale. Finalità e Obiettivi

L'Associazione denominata "Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza", ha lo scopo di favorire la cultura adolescentologica, con particolare riguardo a quella di competenza medica, tra i pediatri italiani, in specie tra coloro che fanno parte della Società Italiana di Pediatria. A tale scopo la S.I.M.A. promuoverà la ricerca e l'insegnamento nel campo dell'Adolescentologia Medica e tutte le altre iniziative che possano favorire il miglioramento della cultura adolescentologica e la qualità della assistenza prestata ai soggetti in età adolescenziale.
La S.I.M.A. coordinerà le proprie attività con quelle della Società Italiana di Pediatria, al fine di mantenere intatta la comunità associativa e operative dei pediatri italiani, pur mantenendo la propria autonomia societaria e finalistica.

Art. 4 •
Soci

I Soci sono distinti in: Ordinari: medici italiani specialisti o specializzandi in Pediatria che dedichino la loro attività agli scopi di cui all'art. 3.
Corrispondenti: medici stranieri con gli stessi requisiti di cui sopra.
Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio e nella soluzione di problemi dell'età adolescenziale.
Aderenti: cittadini italiani che svolgano attività di particolare interesse pediatrico - adolescentologico. I Soci Corrispondenti, Onorari ed Aderenti non hanno diritto al voto. L'ammissione alla S.I.M.A. come socio Ordinario, su domanda scritta dell'aspirante socio, corredata da un breve curriculum ed appoggiata dalla firma di due Soci Ordinari, viene decisa dal Consiglio Direttivo. In armonia con lo Statuto della Società Italiana di Pediatria (SIP) i Soci Ordinari debbono essere iscritti a detta Società. La proporzione dei Soci Ordinari non iscritti alla SIP non può, comunque, superare il 15% del totale dei Soci Ordinari.

Art. 5 • Quota sociale e patrimonio

I Soci Ordinari debbono pagare annualmente la quota associativa nell'importo proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. I Soci Onorari, Corrispondenti ed Aderenti sono esentati dal pagamento della quota. Il Patrimonio della Società è costituito dalle quote dei Soci Ordinari e da somme e da altri beni eventualmente devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche, per la realizzazione delle finalità associative di cui all'Art. 3.

Art. 6 •
Organi

Sono organi della S.I.M.A: L'Assemblea generale dei Soci. Il Presidente. Il Vice Presidente. I 4 membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere. Il Consiglio dei Revisori dei conti.

Art. 7 •
Assemblea generale dei soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari, in regola con la quota sociale. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in conformità della Legge e dello Statuto Sociale ed obbligano al rispetto di esse tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai Soci Ordinari almeno trenta giorni prima della data di convocazione:
– in seduta ordinaria, una volta all'anno, in occasione del congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria.
– in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci Ordinari.
L'Assemblea Generale delibera validamente sui punti posti all'Ordine del giorno, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci (con diritto di voto), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti (purché con diritto di voto). L'Assemblea è presieduta dal Presidente della S.I.M.A. o, in sua vece, dal Vice Presidente.
L'Assemblea Generale: Elegge, in distinte votazioni, con schede segrete:
– il Presidente
– il Vice Presidente
– il Tesoriere
– i quattro Membri del Consiglio Direttivo, possibilmente rappresentativi del Nord, Centro e Sud Italia.
Si esprime con voto sull'attività della Società. Si esprime con voto sul bilancio finanziario della Società. Delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci. Delibera sull'importo della quota sociale e sulla eventuale quota parte da devolvere ai gruppi regionali o altro. Nomina, su proposta del C.D., i Soci Corrispondenti, quelli Onorari e quelli Aderenti. Delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento. Delibera sullo scioglimento della Società.

Art. 8 •
Presidenta, Vicepresidente, Tesoriere e Consiglieri

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e rimangono in carica per un triennio. Tutti i Soci Ordinari in regola con le quote sociali costituiscono elettorato attivo e passivo. Il presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri on sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale. Presenta, annualmente, all'Assemblea Generale una relazione sulle attività della S.I.M.A. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. Provvede a far conservare lo Statuto ed il Regolamento. Conserva l'Archivio Sociale. Il Tesoriere ha la responsabilità del bilancio finanziario della S.I.M.A. Il Tesoriere ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo il Conto (bilancio) consuntivo chiuso al 31 Dicembre di ogni anno e controllato di revisori dei conti, entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Presenta annualmente la relazione finanziaria all'Assemblea Generale per l'approvazione. In caso di vacanza del Presidente subentra nella carica il Vice Presidente sino alla successiva seduta ordinaria dell'Assemblea Generale. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente svolte da Vice Presidente. In caso di vacanza del Vice Presidente o del Tesoriere subentra il primo dei non eletti nelle rispettiva elezione sino al completamento del mandato del Vice Presidente e del Tesoriere sostituito. In tal caso, alle successive elezioni, è rieleggibile solo il subentrante Tesoriere. In caso di vacanza di un Membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti nella rispettiva elezione sino al completamento del mandato del Membro sostituito. I Membri subentrati nella seconda del mandato possono essere rieletti immediatamente alla successiva elezione. La vacanza simultanea di almeno 4 Membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Art. 9 •
Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da: Il Presidente Il Vice Presidente Il Tesoriere I 4 Membri eletti dall'Assemblea Generale Il Past Presidente, ma solo per l'anno successivo al termine del suo mandato.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e i 4 Membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale ed hanno mandati triennali non immediatamente rinnovabili, con l'eccezione del Tesoriere il cui mandato è rinnovabile immediatamente, ma per una sola volta. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Amministrativo contabile che può anche non essere un Socio della S.I.M.A., ma che deve collaborare con il Tesoriere in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto od operazione che rientri nelle finalità della S.I.M.A. e che non sia prerogativa dell'Assemblea, entro i limiti e con l'osservanza delle forme stabilite dall'ordinamento giuridico.
E precisamente: Delibera sulle attività della S.I.M.A in armonia con lo Statuto e con i mandati dell'assemblea Generale, nonché tenendo conto delle proposte formulate da un gruppo di Soci. Nomina i Soci Ordinari e propone all'Assemblea Generale le nomine dei Soci Corrispondenti, Onorari ed Aderenti. Amministra il patrimonio della Società. Indice il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico. Stabilisce l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale. Concede i patrocini della Società. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo lettera o fax almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata, presentata da tre Membri del Consiglio Direttivo stesso. Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima della riunione, tramite telegramma o fax. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ordinari. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni, consulenti e persone estranee al Consiglio stesso. Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate. Il verbale sottoscritto dal Presidente e da un Membro del Consiglio Direttivo, con funzioni di Segretario, è conservato agli atti della Società ed è a disposizione dei Membri del Consiglio Direttivo per la consultazione. Il testo del verbale, anche parziale, scritto o registrato, non può essere reso pubblico, in qualsiasi forma, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 •
Colleggio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri che rimangono in carica per tre anni e possono restarvi per due mandati consecutivi. Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio consuntivo della S.I.M.A.

Art. 11 •
Congresso Nazionale, Corsi di Aggiornamento e altre Riunioni

Il Congresso Nazionale di Medicina dell'Adolescenza ha luogo almeno una volta ogni due anni ed è contraddistinto da un numero progressivo. Negli anni in cui non viene tenuto il Congresso Nazionale, è prevista l'organizzazione di un Corso di Aggiornamento a carattere regionale, in almeno tre Regioni. La sede ed il programma scientifico del Congresso e dei Corsi di Aggiornamento, sono definiti da Consiglio Direttivo anche sulla base delle indicazioni ad esso pervenute. I Soci che intendano indire riunioni, a carattere non solamente locale o regionale, su argomenti conformi all'art.3 sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della S.I.M.A. con almeno due mesi di anticipo. Le richieste di patrocinio per manifestazioni congressuali o scientifiche da parte della S.I.M.A., seguono analoghe procedure.

Art. 12 •
Modifiche dello statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale con delibera a maggioranza semplice dei presenti. Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari, con nota scritta indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente è tenuto a includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci, un punto relativo alle modifiche dello Statuto e deve notificare ai Soci, il testo delle modifiche proposte, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 13 •
Scioglimento

L'Assemblea Generale, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza semplice lo scioglimento della S.I.M.A. e decide sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art. 14 •
Norme transitorie

Quanto approvato nel presente Statuto entra in vigore già per il Consiglio Direttivo in carica.